Referendum sull’eutanasia: le ragioni del No

La prima volta che mi è capitato di confrontarmi con il tema dell’eutanasia andavo ancora al liceo, me lo ricordo bene: era il 2009, in occasione del “caso Englaro” e della discussione sul testamento biologico. Non ci avevo davvero pensato a fondo, ma vuoi per l’educazione ricevuta, vuoi per il contesto culturale in cui ero inserita, ero senza troppi dubbi favorevole a una legge che istituisse l’eutanasia.

Ho avuto parecchi anni per pensarci, e oggi ho un’opinione più articolata a riguardo. Rispetto a 12 anni fa il mio parere favorevole è più consapevole e perciò anche più fermo, oltre che più ragionato e complesso. Questo mi impone di non fermarmi alla superficie, e di valutare attentamente il quesito referendario promosso, tra le altre, dall’Associazione Luca Coscioni, che in questi giorni si sta dando da fare per raggiungere le 500mila firme necessarie per indirlo(1)Pare che la raccolta abbia già sfondato quota 750mila, ma al momento della stesura dell’articolo le firme devono essere ancora verificate.. Obiettivo del referendum sarebbe quello di depenalizzare l’omicidio delle persone consenzienti, così da rendere non più perseguibili i medici che vogliano praticare l’eutanasia ai pazienti che ne fanno richiesta.

Il quesito referendario recita:

Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?

Il testo dell’art. 579 del codice penale, dopo le modifiche introdotte con il referendum, reciterebbe così (le parti barrate sono quelle che verrebbero eliminate):

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

È chiaro che se ci si limita a pensare al tetraplegico impossibilitato a muoversi si può essere tranquillamente d’accordo con il quesito e dunque con gli effetti che potrebbe produrre nel caso in cui venisse approvato, a meno che non si abbiano scale di valori particolari, per cui dare o darsi la morte sia considerato peccato capitale in ogni circostanza (posizioni che hanno comunque dignità e pieno diritto di essere espresse e difese). Ma se si allarga un poco lo sguardo, le cose cambiano radicalmente.

 

E. Manet, Le suicidé, 1877-1881
E. Manet, Le suicidé, 1877-1881

 

Il referendum non interviene, infatti, solo su alcuni casi (ad esempio malati terminali, oppure pazienti compromessi a tal punto da non essere in grado di praticare il suicidio autonomamente), ma su ogni caso di omicidio di persona consenziente. Gli unici casi, infatti, in cui chi uccide un consenziente sarebbe comunque punito nel caso di vittoria del referendum riguardano minorenni, persone “incapaci di intendere e di volere” e persone non realmente consenzienti perché ricattate o ingannate. Stando alla legge così come ne uscirebbe dopo il referendum, se io, persona giovane e sana, all’indomani della sua entrata in vigore andassi a chiedere al mio medico, o al mio compagno, o alla mia migliore amica, di uccidermi, e questi lo facessero, non sarebbero punibili in nessun modo. L’esempio è estremo, ma il punto è proprio questo: la legge deve essere chiara, non può affidarsi al buonsenso dei giudici.

Nella fattispecie, ritengo condivisibile l’idea di “assistere al suicidio” persone la cui qualità della vita è talmente compromessa da rendergli impossibile l’atto di passare all’altro mondo in autonomia(2)A patto che poi si accetti che ci siano anche medici che dicono “No”, come nel caso dei ginecologi contrari all’aborto: in fin dei conti si tratta pur sempre della soppressione di una vita, e ciascuno deve essere libero di poter scegliere, di volta in volta, se portare il peso di tale responsabilità oppure no. Fino a prova contraria i medici fanno i medici per prolungare le vite, non per estinguerle.. Ma per tutti gli altri?

In fondo, se la vita risulta così insopportabile e si conservano ancora le capacità fisiche per avvelenarsi, impiccarsi, buttarsi dalla finestra o spararsi in bocca, perché non prendersi le responsabilità delle proprie scelte e farlo da soli? Perché coinvolgere qualcun altro, perché chiedergli di portare un tale peso? Ma soprattutto: una persona vuole davvero morire, se non è disposta ad uccidersi da sola quando può farlo? Vuole davvero morire se chiede a qualcun altro di ucciderla in sua vece (sempre, beninteso, quando può farlo da sola)?

Vero, con il referendum non è possibile fare di meglio: avendo a disposizione, in Italia, solamente referendum abrogativi (che possono cancellare leggi o parti di esse), non era possibile prendere in considerazione eccezioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge (minorenni, persone “incapaci di intendere e di volere” e persone non realmente consenzienti perché ricattate o ingannate). Per aggiungere l’eccezione delle persone che potrebbero suicidarsi in autonomia servirebbe lo strumento del referendum propositivo (che consentirebbe di aggiungere o modificare una legge), di cui noi, purtroppo, non disponiamo. D’altronde, se disponessimo del referendum propositivo, probabilmente si disegnerebbe una legge ad hoc per i malati gravi, anziché intervenire direttamente e/o unicamente sull’omicidio.

Ma il punto è proprio questo: l’eutanasia è una cosa particolare e delicata, e meriterebbe di essere trattata separatamente, configurando una legge che la regoli in ogni suo aspetto, e dunque (per le regole che vigono attualmente in Italia) deliberata in Parlamento. Una legge ad hoc che stabilisca chiaramente le modalità in cui può essere praticata(3)La lista di interrogativi che seguono potrebbe, in teoria, essere forse in parte “risolta” sulla base della giurisprudenza che in questi anni si è accumulata sul fine vita, ma il passaggio dalle forme di eutanasia “passiva” previste dalla legge 219 del 22 dicembre 2017 (come la mancata erogazione di cure a seguito di un rifiuto, per esempio) a quelle di eutanasia “attiva” (vera e propria uccisione del richiedente, andando infatti a configurare i termini dell’omicidio) rende tutto più complicato.:

  • In quali modi: ci dovrà pur essere una procedura per praticare l’eutanasia, oppure posso semplicemente spararti?
  • Con quali tempistiche: dovrà pur essere previsto un tempo di meditazione per chi fa una richiesta del genere, oppure posso “farlo fuori” 5 minuti dopo la richiesta?
  • Da chi: la pratica dell’eutanasia dovrà pur essere limitata al personale medico, oppure potrà farlo chiunque?
  • Sulla base di quale tipo di consenso: si dovrà pur pensare di prevedere una richiesta ufficiale, che contempli una serie di passaggi, oppure basta che lo chiedo a voce alla mia amica, magari lasciando in prova un testo firmato e un videomessaggio?
  • Espresso quando: si dovranno pur prevedere dei limiti temporali, oppure, facendo la richiesta oggi, posso essere uccisa tra vent’anni senza chiedermi se sono ancora d’accordo?

L’argomento non può essere affrontato con un referendum abrogativo che pensa di risolvere la cosa con un colpo di bazooka, senza regolamentare ogni aspetto dell’eutanasia, senza distinguere tra chi può togliersi la vita da solo e chi invece non può. Per questo motivo non posso firmare questo (o un altro) referendum sull’eutanasia, e per questo motivo voterò No se raggiungesse le firme necessarie per essere indetto. Da quel che mi risulta, non si vuole davvero morire finché non si è disposti a tutto per farlo. La legge deve tutelare e ravvivare, non abbattere, quell’innegabile, ancorché fievole, barlume di slancio vitale che ancora alberga in chi, come Noa Pothoven un paio d’anni fa, nonostante le sofferenze atroci che patisce, non è ancora arrivato al punto di togliersi la vita in prima persona, pur avendo a disposizione tutti gli strumenti per farlo.



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Note:

Note:
1 Pare che la raccolta abbia già sfondato quota 750mila, ma al momento della stesura dell’articolo le firme devono essere ancora verificate.
2 A patto che poi si accetti che ci siano anche medici che dicono “No”, come nel caso dei ginecologi contrari all’aborto: in fin dei conti si tratta pur sempre della soppressione di una vita, e ciascuno deve essere libero di poter scegliere, di volta in volta, se portare il peso di tale responsabilità oppure no. Fino a prova contraria i medici fanno i medici per prolungare le vite, non per estinguerle.
3 La lista di interrogativi che seguono potrebbe, in teoria, essere forse in parte “risolta” sulla base della giurisprudenza che in questi anni si è accumulata sul fine vita, ma il passaggio dalle forme di eutanasia “passiva” previste dalla legge 219 del 22 dicembre 2017 (come la mancata erogazione di cure a seguito di un rifiuto, per esempio) a quelle di eutanasia “attiva” (vera e propria uccisione del richiedente, andando infatti a configurare i termini dell’omicidio) rende tutto più complicato.

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